1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE, nonché agli esperti, ai qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato non previste dall'articolo 6 e al personale della segreteria che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che è rimborsato, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa, utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:
a) in classe economy per i viaggi di durata complessiva inferiore alle 4 ore di volo;
b) in classe business per i viaggi di durata complessiva superiore alle 4 ore di volo.
2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di effettiva permanenza nella sede della riunione di importo pari a 250 euro giornalieri. Tale importo è ridotto della metà per i residenti