Art. 2.

      1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE, nonché agli esperti, ai qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato non previste dall'articolo 6 e al personale della segreteria che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che è rimborsato, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa, utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:

          a) in classe economy per i viaggi di durata complessiva inferiore alle 4 ore di volo;

          b) in classe business per i viaggi di durata complessiva superiore alle 4 ore di volo.

      2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di effettiva permanenza nella sede della riunione di importo pari a 250 euro giornalieri. Tale importo è ridotto della metà per i residenti

 

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nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Ai membri del CGIE spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a 1.250 euro annui, elevato a 1.900 euro annui per i componenti del comitato di presidenza e a 2.500 euro annui per il segretario generale e i vicesegretari generali, per le spese telefoniche e postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT relativo al livello del costo della vita.
      3. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri di nomina governativa del CGIE. Ai membri del CGIE eletti all'estero, che siano parlamentari, spettano i rimborsi solo qualora le spese sostenute non siano già rimborsate dalla Camera di appartenenza.
      4. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i lavori, spostamenti compresi».